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Ordinanza contingibile e urgente in materia di pubblica sicurezza e circolazione stradale. Chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada comunale loc. Terra Foxillis, e interdizione accesso t

Pubblicata il 17/02/2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL SINDACO IN QUALITA' DI AUTORITA' DI INCOLUMITA' PUBBLICA E SICUREZZA URBANA (Art. 54 TUEL).
VISTA l'ordinanza n. 3 del 11.02.2021, relativa alla chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada comunale loc. Terra Foxillis, con la quale è stato interdetta la viabilità nel tratto compreso tra il F. 15 map 143 e il F 15 map. 24, in entrambi i sensi di marcia, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
ATTESO CHE nella predetta ordinanza per mero errore materiale è stato indicato in luogo del F. 15 mapp. 204 il F. 15 mapp. 24;
ATTESO che lo stato dello smottamento è in continuo peggioramento localizzato nei terreni identificati catastalmente al F. 12 mapp. 569 e 642 e F. 15 mapp. 161 e che pertanto è necessario interdire il traffico veicolare e pedonale e l'accesso anche nei terreni sia a monte che a valle dell'arteria stradale come di seguito identificati:
F. 15 mapp. 204, 52, 153, 45, 51, 161, 31, 126, 29, 28, 27, e F. 12 mapp. 502, 445,
439, 571, 570, 642, 569, 557, 533, 356, 510;
STANTE l'urgenza di provvedere a tutela della pubblica incolumità è stata immediatamente fatta posizionare segnaletica di divieto di transito con transennamento provvisorio della strada;
DATO ATTO CHE occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell'anzidetto fenomeno e procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'evento pericoloso;
RITENUTO, nelle more della messa in sicurezza del predetto tratto stradale, di ordinare la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada interessata e dei terreni sia a monte che a valle dell'arteria stradale fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;
 
TENUTO CONTO CHE si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;
RITENUTO, nelle more della messa in sicurezza del predetto tratto stradale, di ordinare la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada interessata fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;
VISTO l'art.6 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285;
VISTO l'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTO l'art. 54, commi 1 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce al Sindaco, e conseguentemente al Commissario Straordinario, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza la chiusura al transito veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia e l'accesso ai terreni sia a monte che a valle del tratto della strada Loc. Terra Foxillis come di seguito identificati:
F. 15 mapp. 204, 52, 153, 45, 51, 161, 31, 126, 29, 28, 27, e F. 12 mapp. 502, 445,
439, 571, 570, 642, 569, 557, 533, 356, 510;

Allegati

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Allegato ORDINANZA N. 04 DEL 15.02.2021.pdf 1.15 MB

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